L’assegno è solo siglato e la sigla è falsa? La banca che lo paga è responsabile

L’assegno è solo siglato e la sigla è falsa? La banca che lo paga è responsabile
13 Giugno 2017: L’assegno è solo siglato e la sigla è falsa? La banca che lo paga è responsabile 13 Giugno 2017

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (Cass. Civ., sez. I, 01.06.2017, n. 13873), ha confermato il principio di diritto per il quale “stante il canone di diligenza professionale previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c., non può dirsi conforme il comportamento della banca che provveda a pagare gli assegni bancari su cui, in luogo della completa sottoscrizione del traente, compaia solamente una sigla”.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la Corte d’Appello  di Palermo, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì,  aveva escluso la sussistenza della responsabilità di una Banca relativamente all’avvenuto pagamento di una serie di assegni bancari, presentati come tratti dal legale rappresentante di una società, ma che in realtà non erano tali.

La Corte d’Appello di Palermo, in particolare, aveva ritenuto che “la falsità della firma apposta sugli assegni in oggetto – falsità incontroversa – non possa in alcun modo ritenersi percepibile ictu oculi, né peraltro con l’uso della normale diligenza più qualificata della diligenza media, venendo in rilievo non già una forma vergata per esteso, ma una mera sigla”.

Accogliendo il ricorso proposto dal legale rappresentante della società, la Corte di Cassazione ha invece affermato che “la banca è responsabile se paga un assegno siglato anziché firmato per esteso con il nome e il cognome di chi lo ha emesso” .

Ciò, a ben vedere, è chiara applicazione dell’art. 11 della legge assegni, a fronte del quale si esclude ogni possibile rilevanza alla semplice sigla apposta come sottoscrizione di un assegno cartolare.

Per la Corte di Cassazione, infatti, posto che “nel riscontro delle sottoscrizioni cartolari che vengono presente loro, le banche sono soggette alla diligenza qualificata dell’accorto banchiere”, la Banca, constata la presenza di una mera sigla sugli assegni, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori analisi ed indagini e, in ogni caso, non avrebbe mai potuto procedere al pagamento, stante anche il divieto espresso dall’art. 11 della legge assegni.

Ancora una volta la Corte ha quindi confermato che, in caso di errato pagamento di un assegno da parte di un istituto creditizio, da un lato la diligenza richiesta non è già quella dell’’uomo medio’ ma piuttosto la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. (e cioè quella dell’”accorto banchiere”) e, dall’altra, la Banca sarà tenuta a ripetere il pagamento in favore dell’effettivo beneficiario del titolo nel caso non si attenga a tale metro di comportamento.

 

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